Cari Colleghi,
con il nuovo DPCM firmato ieri sera dal presidente del Consiglio dei Ministri, inizia la cd “Fase 2”, ossia la riapertura progressiva e graduale delle attività dopo il lockdown per Covid-19 iniziato l’11 marzo scorso.
Per quanto ci riguarda, viene previsto espressamente nell’allegato 3 al DPCM 26 aprile 2020 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27.04.2020 – la riapertura delle attività con codice Ateco 45 “Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motoveicoli” a partire dal prossimo 4 maggio, purché vengano rispettati i contenuti del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le Parti sociali.
Da alcune parti sono state manifestate interpretazioni circa l’impossibilità di vendere veicoli dal 4 maggio sulla base del fatto che il commercio di autoveicoli non è incluso nell’allegato 1 del DPCM. Tale posizione è del tutto infondata, in quanto l’allegato 1 del DPCM 26 aprile fa riferimento alla divisione 47 della classificazione ATECO che ESCLUDE il commercio al dettaglio degli autoveicoli che sono inseriti, invece, nella divisione 45 che è quella inserita nell’allegato 3 al medesimo DPCM 26 aprile. I concessionari possono, quindi, aprire dal 4 maggio essendo tutti in possesso del codice ATECO 45.
Con la possibilità di muoversi entro i confini regionali cadono anche i residui limiti agli spostamenti dei consumatori fatte salve eventuali ordinanze più restrittive delle Regioni.
Dal 4 maggio si potrà riprendere l’attività di vendita e ovviamente i clienti potranno ritirare i veicoli già targati e pagati, effettuare tagliandi e cambio penumatici purché l’azienda si attenga scrupolosamente al rispetto del protocollo di sicurezza anti-contagio, e fissando appuntamenti distanziati tra loro. Relativamente agli spostamenti delle persone si riporta la FAQ presente sul sito del Governo (non ancora aggiornata al DPCM 26.04.2020):
Recarsi in una qualsiasi delle attività commerciali aperte (es. edicole, tabaccai, librerie, cartolerie ecc.) costituisce una ragione legittima di spostamento?
Sì, lo spostamento è ammesso, purché nei limiti del tragitto più breve. Le attività commerciali aperte vanno considerate essenziali in base alla normativa emergenziale vigente, perciò l’acquisto dei beni e servizi da esse erogati si configura in termini di necessità. Conseguentemente, tale ragione di spostamento, in caso di eventuali controlli, dovrà essere dichiarata nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione e comunque dovrà sempre essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro da ogni altra persona.
Appare utile in questi giorni inviare ai clienti una e-mail/whatsapp per confermare l’appuntamento/tagliando/ritiro, ecc. da poter mostrare, se necessario, agli organi di controllo.
Inoltre, l’art. 2, comma 9, prevede che già da oggi 27 aprile, le concessionarie possano svolgere tutte le attività organizzative interne propedeutiche alla riapertura del 4 maggio, soprattutto in termini di pulizia/sanificazione dei locali, adeguamento della distanzia tra le postazioni di lavoro, ecc.
A tal proposito, tenendo conto di quanto previso dall’art. 10, comma 1 del DPCM 26 aprile, va effettuata la comunicazione alla Prefettura competente per territorio (utilizzando i moduli reperibili sui relativi siti web) ai sensi dell’art. 2, comma 3 del DPCM 10 aprile 2020 per lo svolgimento delle attività propedeutiche.
Cordiali saluti.
#ilmotoreitaliano #insiemeperlaripresa #guidareildomani
Adolfo De Stefani Cosentino
Presidente