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Covid-19 : Aggiornamento al “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro”

Il 24 aprile, su invito dei Ministri del Lavoro e delle Attività produttive, è stato sottoscritto un aggiornamento al “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, declinato in un documento settoriale tra Confcommercio e le Organizzazioni Sindacali di categoria Filcams, Fisascat e Uiltucs del 14 marzo. Detto protocollo è orientato a fornire indicazioni specifiche in vista della cosiddetta “Fase 2” di riavvio delle attività rimaste sospese, nella direzione, non più di una gestione emergenziale del fenomeno COVID – 19, bensì di un consolidamento di comportamenti e adempimenti in termini di prevenzione per una durata di medio termine.

Numerosi sono gli aspetti ribaditi rispetto al Protocollo del Protocollo del 14 marzo: il favore delle parti verso lo svolgimento di “lavoro agile” nelle modalità semplificate; il ricorso agli ammortizzatori sociali, in assenza di condizioni di sicurezza per la ripresa o la prosecuzione delle attività economiche o professionali, che possa comportare ancora un periodo di sospensione o chiusura per mettere in sicurezza i luoghi di lavoro;
il confronto ed il coinvolgimento delle OOSS con il contributo degli RLS, piuttosto che degli RLST, avendo a riferimento le specificità delle singole realtà economiche. L’obiettivo condiviso si incentra, in questa fase, sulla necessità di “Fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID – 19”, che tuttavia continua ad essere considerato, ai fini degli adempimenti in materia di salute e sicurezza, un “rischio generico”, rispetto a cui pertanto non si ritiene dovuto un adeguamento del DVR. Rischio generico ma il cui allarme sociale è fortemente sentito, da convenire che la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività.

Nel merito: al punto 1, INFORMAZIONE vengono individuati gli obblighi in tal senso del datore di lavoro, ma contemporaneamente anche obblighi a carico del lavoratore, sia di ordine informativo che comportamentale, anche relativamente al corretto uso dei DPI; al punto 2, INGRESSO IN AZIENDA, spicca rispetto alle seguita dall’applicazione disposizioni già introdotte dal Protocollo 14 marzo, la certificazione medica di “avvenuta negativizzazione” del tampone per il rientro di lavoratori già risultati positivi;al punto 3, le novità sull’ACCESSO dei fornitori esterni si soffermano sui rapporti di appalto che coinvolge innanzitutto l’appaltatore che sia a conoscenza di casi di contagio tra i propri addetti e che deve vigilare sul rispetto delle disposizioni perviste nell’azienda in cui si volge l’appalto;al punto 4, sulla PULIZIA e SANIFICAZIONE dell’azienda, il punto più rilevante è che è stata chiarita la portata dell’accezione “sanificazione”, che aveva portato a interpretazioni non univoche soprattutto, riferendosi ora esplicitamente alla sanificazione individuata dal Ministero della Salute (Circolare 5.443 del 22 febbraio 2020) ovvero una “pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero” eseguibile pertanto dal personale ordinariamente addetto a tali servizi, e non già delle sanificazioni che comportino certificazioni di ditte esterne specializzate;al punto 5, PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI si sancisce l’obbligo di assicurare i gel detergenti per le mani ai lavoratori;al punto 6, circa i DPI, l’obbligo individuato riguarda le mascherine chirurgiche che devono essere indossate negli spazi comuni. per trovare altre novità si passa al punto 8 ORGANIZZAZIONEAZIENDALE dove si fissa l’attenzione allo smart working anche in termini di bisogni di assistenza specifica o di impiego più funzionale, ricordando altresì la misura comportamentale del distanziamento sociale, anche in termini di organizzazione del lavoro, con rimodulazione di spazi ed orari;infine si è intervenuti sostanzialmente sui punti 12 e 13 per fissare l’attenzione sulle funzioni del medico competente considerati i suoi ruoli “istituzionali” e la gestione del protocollo o attraverso comitati aziendali ovvero comitati a livello territoriale. Per le specifiche determinazioni, si rinvia alla lettura del Protocollo, che si allega nelle versione definitiva, ma che non ha ancora la firma dei sottoscrittori. 

Referente


Annalisa Gotti

Responsabile Ufficio Stampa
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