Premio fino a 100 € per dipendenti con reddito fino a 40.000 € che hanno prestato attivita’ presso la sede aziendale nel mese di marzo 2020
Il DL 18/2020 stabilisce che ai lavoratori dipendenti spetta un premio per un importo massimo di euro 100, a carico dello Stato, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nel mese di marzo 2020 nella propria sede di lavoro.
- Condizioni di spettanza per il lavoratore:
- possedere un reddito complessivo da lavoro dipendente, nell’anno 2019, non superiore a 40.000 euro; non si considera il reddito soggetto a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Il lavoratore assunto nel 2020 dovrà rilasciare un’autodichiarazione attestante i suddetti requisiti.
- aver svolto prestazioni lavorative, nel mese di marzo 2020, presso la propria sede di lavoro abituale.
- Misura del premio:
- l’importo si calcola dividendo l’importo massimo di 100 Euro per i giorni (o le ore) lavorabili nel mese di marzo 2020 e moltiplicando per i giorni (o le ore) lavorati presso la sede di lavoro nel mese di marzo 2020;
- per i dipendenti assunti o cessati in marzo 2020 il premio spetta limitatamente al periodo prestato;
- ai lavoratori part-time spetta nella stessa misura dei lavoratori a tempo pieno, quindi senza riproporzionamento; il lavoratore part-time con più rapporti di lavoro dovrà individuare il datore di lavoro erogante;
- non spetta per i periodi lavorati in smart working.
- Imponibile fiscale
- Il premio non concorre alla formazione del reddito imponibile fiscale e contributivo
- Mese di erogazione del premio:
- Il datore di lavoro eroga il premio a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 e comunque non oltre il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
- Modalità di recupero della somma da parte dei sostituti d’imposta:
- Compensazione orizzontale in F24 con codice “1699” di nuova istituzione.