Tra le attività consentite dal combinato disposto del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e del D.P.C.M. 22 marzo 2020 rientrano le vendite al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuate via Internet, a mezzo trasmissioni televisive, radiofoniche, per corrispondenza e telefono (Codice ATECO 47.91).
Si ritiene, pertanto, che le aziende al dettaglio del nostro settore, attualmente sospese ed operanti in regioni o provincie ove non siano stati emanati specifici provvedimenti dei Presidenti o dei Prefetti, possono effettuare la raccolta e la conseguente evasione degli ordini pervenuti via web e/o per telefono di gioielli, preziosi o altri prodotti presenti nell’attività, provvedendo alla consegna diretta a domicilio o affidando la spedizione al servizio postale o al corriere, così come confermato dalla FAQ del Governo.
Tutto ciò fatte salve diverse disposizioni degli organismi Comunali, Regionali o della stessa Prefettura della provincia ove si esercita la propria attività, i quali, attraverso specifiche disposizioni e/o ordinanze, possono liberalizzare, limitare o sospendere (qualora non sussistano le condizioni di sicurezza), l’esercizio dell’attività stessa ed i relativi spostamenti connessi.