EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19
DPCM 11 e 22 MARZO 2020
FAQ COMMERCIO AL DETTAGLIO DI OROLOGI, ARTICOLI DI GIOIELLERIA E ARGENTERIA
VENDITE ON LINE – CONSEGNA A DOMICILIO
Ad integrazione delle nostre precedenti comunicazioni, sentito il Settore Commercio e legislazione d’impresa di Confcommercio secondo quanto indicato nelle FAQ del Governo, la consegna a domicilio è sempre consentita, anche per le attività sospese e per i prodotti non di prima necessità.
I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio? Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro (i prodotti di prima necessità sono elencati nell’allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020).
Faq del Governo
Inoltre, la tabella A allegata al Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 22, al punto 1.11.4, reca il regime abilitativo previsto per la “vendita per corrispondenza televisione e altri sistemi di comunicazione ivi compreso il commercio on line” specificando che “quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo”.
Riteniamo quindi che le imprese possano legittimamente ricorrere a tale modalità di vendita ma si ritiene altresì, necessario che le stesse comunichino alla Camera di commercio competente, secondo le modalità ordinarie, la variazione dell’attività svolta al fine dell’attribuzione del relativo codice Ateco1.
Un cordiale saluto.
Steven Tranquilli