Gentili Associati, vi rimettiamo nell’ordine:
- Precisazione, a seguire, del Settore Legislativo sugli inevitabili inadempimenti contrattuali: l’art. 91 del recente DL 18/2020 (c.d. Cura Italia), predisposto dal Governo anche a seguito delle istanze di Confcommercio, al comma 1 riconosce espressamente l’attuale situazione di emergenza epidemiologica come possibile causa di inadempimenti contrattuali (anche solo temporanei), escludendo al contempo il diritto al risarcimento del danno del creditore. Al riguardo, tuttavia, occorre precisare che tale previsione non determina automaticamente la liberazione del debitore dai propri obblighi contrattuali ma dovrà essere interpretata di volta in volta, in ogni eventuale singola controversia giudiziaria, in relazione alle specificità di ogni caso concreto, per verificare se l’impossibilità della prestazione possa essere effettivamente imputabile all’emergenza in corso e non al debitore e se questa sia assoluta o solo temporanea. Diversamente, infatti, chiunque potrebbe sentirsi legittimato a non adempiere ai propri obblighi contrattuali, anche nell’ipotesi in cui non versi in uno stato di crisi o, addirittura, persino nei casi in cui abbia tratto un vantaggio economico dalla situazione di emergenza. Più specificamente, affinchè l’impossibilità della prestazione possa essere ritenuta idonea a liberare il debitore, deve configurarsi come impossibilità assoluta, circostanza questa che si verifica quando l’impossibilità risulta insuperabile ed oggettiva, vale a dire riconoscibile in base a criteri obiettivi. In alcuni casi, infatti, l’impossibilità potrà essere solo temporanea, ed in quanto tale suscettibile di causare un mero ritardo (inadempimento relativo) che, a sua volta, potrebbe anche trasformarsi in un inadempimento definitivo ovvero in un adempimento tardivo (ad es. nel caso in cui si posticipi il pagamento di una somma dovuta). Ne consegue, pertanto, che tale previsione non appare pienamente sufficiente per mettere al riparo gli operatori economici da tutte le conseguenze di un possibile inadempimento ai propri obblighi contrattuali. In particolare, appare problematica la previsione dell’applicazione della norma in oggetto rispetto alle possibili conseguenze indirette, come una crisi di liquidità prevedibilmente derivante dalla sospensione dell’attività, tale da impedire di far fronte al pagamento dei fornitori e proprietari immobiliari. In questi specifici casi, infatti, non si configurerebbe un’oggettiva impossibilità dell’adempimento come causa diretta dei provvedimenti del Governo (come invece si verificherebbe, ad esempio, nel caso di impossibilità di effettuare una consegna entro un termine essenziale a causa dell’obbligo di chiusura dell’esercizio commerciale), ma l’inadempimento sarebbe riconducibile ad una conseguenza indiretta di tale chiusura, riconducibile ai mancati introiti che, in assenza di precedenti giurisprudenziali, si potrebbe prestare anche ad un’applicazione restrittiva e, pertanto, penalizzante per le imprese in crisi. Proprio per questo motivo sono allo studio proposte emendative del citato decreto finalizzate a consentire anche in questi casi, attraverso meccanismi applicativi più immediati, l’esclusione di responsabilità del debitore nei confronti dei fornitori e dei proprietari immobiliari. Tanto premesso, al fine di utilizzare tale previsione in chiave negoziale individuale (da escludersi invece un’iniziativa collettiva), ciascun singolo operatore potrebbe provare a contattare i propri partners commerciali informalmente e/o, eventualmente, anche attraverso comunicazioni individuali, tarate sulle specificità di ogni singolo rapporto contrattuale, per tentare di indurre bonariamente i proprietari e i fornitori a rivedere la disciplina contrattuale precedentemente concordata nell’interesse di entrambi (ad es. concordando, ove possibile, una riduzione anche solo temporanea del canone, una modifica degli ordini o delle quantità, una dilazione dei pagamenti, etc.), anche alla luce della richiamata previsione normativa.
- Ulteriore specifica per le consegne fuori comune: Relativamente alla possibilità di svolgere la consegna dei prodotti a domicilio anche in un comuni diversi, rispetto a quello in cui ha sede l’attività, ti specifichiamo quanto segue. La consegna a domicilio è consentita per tutti i prodotti anche per quelli che non sono indicati nell’allegato I del dpcm 11 marzo 2020, per cui è stata temporaneamente sospesa la vendita al dettaglio. Per quanto riguarda le consegne al di fuori del comune in cui ha sede l’attività, sebbene l’ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo, recepita dal DPCM di pari data, abbia vietato, in generale, gli spostamenti tra comuni diversi, segnaliamo che gli stessi rimangono possibili per “comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”. Sulla questione è intervenuto un chiarimento da parte del Governo che nella Sez. SPOSTAMENTI delle FAQ ha chiarito che per comprovate esigenze lavorative significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro ed il recarsi presso la propria attività, anche se chiusa al pubblico, rientra nell’andare al lavoro. Nelle medesime FAQ il Governo (Sez. Trasporti), precisa che non vi è alcuna limitazione per il transito delle merci (non solo quelle di prima necessità) che possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci. E’ tuttavia sempre necessario dotare (se diretti dipendenti/collaboratori) dei dispositivi di protezione individuale (DPI) il personale che effettua la consegna. In caso di ricorso a soggetti terzi, è necessario assicurarsi che siano rispettate le misure sanitarie di protezione da parte del soggetto che materialmente effettuerà le consegne presso i clienti. Resta in ogni caso salva la possibilità che misure più restrittive vengano adottate dal Governo e/o dagli Enti Locali (regioni e comuni), sia in base al DL 6, ora abrogato dal DL 19, sia in base a quanto previsto dalle nuove disposizioni contenute nel Dl n. 19 del 25 marzo 2020, che consentono anche l’adozione di ulteriori misure per le limitare o sospendere le attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità di generi agricoli, alimentari e di prima necessità. (art. 1, comma 2, lett. u). Sarà, pertanto, necessario monitorare anche i provvedimenti locali che in questo periodo sono stati o potrebbero essere approvati.
- L’iniziativa LibridaAsporto promossa da NW Consulenza e Marketing editoriale, un nuovo servizio a sostegno delle librerie indipendenti e non appartenenti a gruppi editoriali, che vede gli editori a fianco dei librai per combattere la chiusura a causa del coronavirus, con consegna gratuita dei libri a casa. Per aderire e per tutte le info https://bit.ly/2UmCgcL
- Vi ricordiamo infine che la nostra associazione si sta attivando per controllare e segnalare alle autorità competenti tutti quei siti che vendono libri con sconti oltre la percentuale consentita dalla nuova legge sul libro e la lettura entrata in vigore il 25.03 u.s. Contiamo anche sulla vostra collaborazione. Scriveteci per dubbi, informazioni e segnalazioni a infoleggelibro@libraitaliani.it