Come già comunicato con la circolare n. 30/2020 – LP 5/2020, il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi. Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, si è ritenuto utile ulteriormente specificare le misure per il settore del trasporto merci e della logistica.
Fermo restando le misure per le diverse modalità di trasporto, si richiama l’attenzione sui seguenti adempimenti comuni:
- prevedere l’obbligo da parte dei responsabili dell’informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, tute, etc.);
- la periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;
- gli impianti si dotino di metodi alternativi e di cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento, altrimenti si vanificano tutte le misure/iniziative prese per evitare il contagio.
SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l’utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico dovranno garantire un’adeguata pulizia giornaliera, e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani. Per le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, l’autista dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro; in ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l’autista è sprovvisto di DPI, purché non scenda dal veicolo in presenza di altri operatori;
- le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse deve avvenire mantenendo il rispetto della distanza di sicurezza di un metro e per un tempo massimo di 15 minuti. A tal fine, le aziende di trasporto espresso, individueranno protocolli operativi atti a garantire il rispetto della distanza minima. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario l’utilizzo di mascherine di protezione;
- in caso di consegne a domicilio, gli autisti (driver), previa comunicazione al ricevente, devono lasciare i pacchi fuori dalla porta e non raccogliere la firma dell’avvenuta consegna, individuando modalità alternative che confermino l’avvenuta consegna;
- qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative – in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi – laddove la suddetta circostanza si verifichi nel corso di attività lavorative che si svolgono in ambienti all’aperto, è comunque necessario l’uso delle mascherine;
- assicurare, laddove possibile e compatibile con l’organizzazione aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle merci e con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando priorità nella lavorazione delle merci;
- le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali sono consentite in quanto funzionali al trasporto delle merci.