Molte sono le aziende associate che, allo stato attuale, si trovano ad interloquire con gli Istituti di credito di riferimento al fine di posticipare le scadenze dei finanziamenti in essere a vario titolo, richiedendo, nel
contempo, nuova liquidità, anche alla luce dei recenti provvedimenti in materia.
Sul tema è intervenuto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia” introducendo una serie di misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica determinata dal
diffondersi del COVID19.
Nella fattispecie, sono gli artt. 56 e 49 – per le piccole, medie e microimprese e per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA – a prevedere una moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari nonché nuovi interventi del Fondo di garanzia per le PMI.
In estrema sintesi le disposizioni del decreto riguardano:
A) la sospensione fino al 30 settembre 2020 delle scadenze per il pagamento di
- rate di prestiti e mutui
- canoni di leasing
- prestiti non rateizzati
B) la non revocabilità fino al 30 settembre 2020 di
- finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti
- le linee di credito accordate “sino a revoca”.
Il 24 marzo 2020 l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha fornito a mezzo circolare le prime istruzioni sulle misure di sostegno al credito previste dal Decreto, coordinandosi con alcune indicazioni fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze con specifiche FAQ del 22 marzo 2020, pubblicate in risposta alle richieste di chiarimenti avanzate anche dall’ABI stessa.