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Nuove FAQ Commercio al dettaglio Di orologi, articoli di gioielleria e argenteria

In aggiunta alle FAQ trasmesse nella giornata di ieri con la comunicazione 15/2020, fatte salve le relative medesime premesse, si aggiungono le seguenti richieste di chiarimento con le rispettive risposte elaborate anche sulla base delle esperienze maturate in queste ultime settimane dagli operatori sul territorio nazionale.

ATTIVITA’ SECONDARIA DI VENDITA DI MATERIALE PER OTTICA E FOTOGRAFIA ESERCITATA NELL’AMBITO DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI OROLOGI, ARTICOLI DI GIOIELLERIA E ARGENTERIA

Il DPCM dell’11 marzo scorso prevede la sospensione delle attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità e specifica nell’elenco allegato quelle
consentite, utilizzando come criterio di riferimento il codice ATECO. Questo genera problematiche per le imprese che ne hanno in assegnazione più di uno. E’ il caso, non raro, di negozi di gioielleria che hanno al loro interno anche l’esercizio di vendita al dettaglio di materiale per ottica e fotografia contraddistinto dal codice ATECO 47.78.20, attività quest’ultima non
sospesa dal citato DPCM.

Nella fattispecie, il DCPM non distingue tra codici primari e secondari e si deve quindi ritenere che facciano riferimento al solo codice primario. Allo stato attuale non sono giunti chiarimenti ufficiali da parte del Governo e, pertanto, non è semplice fornire un orientamento in merito. Tuttavia, in mancanza di tali indicazioni puntuali, sembra di poter ritenere valido, per analogia, quanto espresso da:

  • FAQ relative al decreto DPCM 11 marzo presenti sul sito del Governo ove i bar che siano anche rivendite di tabacchi devono sospendere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, mentre possono continuare la/e attività commerciale/i consentita/e.
  • Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con nota del 12 marzo prot. ADMUC/ 89326 /RU in merito all’apertura della rivendita di tabacchi che prescrive la sospensione delle attività di giochi attraverso
    il blocco delle slot machines e la disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali.

Alla luce di quanto sopra, a giudizio dello scrivente, in base al combinato disposto del DCPM 11 marzo 2020 e del DPCM 22 marzo 2020, tra le attività consentite in quanto rientrante tra quelle necessarie vi è anche, nel caso in specie l’attività secondaria contraddistinta dal codice ATECO 47.78.20. Vanno fatte salve le diverse disposizioni governative centrali o della Prefettura della provincia ove si esercita la propria attività che, attraverso specifica ordinanza, può limitarla o sospenderla qualora non sussistano le condizioni di sicurezza igienico-sanitaria secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1, n. 7 del DPCM 11 marzo 2020. A tal proposito, a scanso di equivoci, si suggerisce l’invio di una comunicazione a mezzo pec alla Prefettura della provincia di competenza segnalando l’apertura dell’attività ai sensi dell’articolato del
DPCM 11 marzo 2020.

E’ CONSENTITO L’ACCESSO NELL’ATTIVITA’ DI COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO DI GIOIELLERIA CON ANNESSO LABORATORIO AL FINE DI EFFETTUARE LE RIPARAZIONI DEI CLIENTI?

I diversi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che si sono avvicendati nel corso di queste settimane, emanati al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, contemplano
stringenti limitazioni agli spostamenti e relative restrizioni salvo dimostrare comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o da altre specifiche ragioni da dimostrarsi .
Si ritiene che la riparazione di oggetti preziosi esercitata seppure all’interno di un’attività commerciale sospesa sino al 3 aprile, quindi a “porte chiuse” non rientri fra le comprovate esigenze lavorative, caratterizzanti la produzione e la commercializzazione di beni essenziali alla popolazione e i servizi di ausilio alle azioni di superamento dell’emergenza sanitaria così come indicati nei suddetti decreti. Lo stesso dicasi per l’accesso alle attività di natura artigiana, ad eccezione, anche in questo caso, di quelle motivate da emergenze inderogabili.

Un cordiale saluto

Steven Tranquilli

Referente


Annalisa Gotti

Responsabile Ufficio Stampa
e Comunicazione

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