In relazione alle misure previste dal Decreto #CuraItalia e in risposta ai quesiti che ci sono giunti da molte Associazioni si uniscono di seguito alcune prime indicazioni sulle procedure da seguire per usufruire dei benefici e dei sostegni previsti dal Decreto, con riserva di successivi approfondimenti e fermo restando che le misure del Decreto stesso sono considerate del tutto insufficienti (vedi comunicato stampa del 18 marzo del Presidente Errico) e che quindi si auspica che, in sede di conversione, vengano meglio riconsiderate le effettive esigenze delle imprese di commercio su aree pubbliche.
- Indennità una tantum per il mese di marzo
L’indennità prevista dall’art.28, pari a € 600,00 per il mese di marzo, non soggetta a imposizione fiscale spetta ai soggetti iscritti alle gestioni Artigiani e Commercianti. Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS. Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza. I potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it. Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche. Si ribadisce, come già comunicato, che non vi sarà alcun click-day. - Sospensione cartelle e avvisi di pagamento
E’ stata prevista la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020. Viene, inoltre, previsto il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020, relativo alla “rottamazione-ter”, nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di “saldo e stralcio”. - Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi
L’articolo 62 del decreto stabilisce che, per i soggetti esercenti attività d’impresa con ricavi non superiori a 2 milioni di euro (riferibile al periodo d’imposta 2019) sia disposta la sospensione dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 3 il 31 maggio 2020. I nuovi termini sono differiti al 31 maggio in unica soluzione ovvero in 5 rate mensili di pari importo decorrenti sempre dal mese di maggio, senza l’applicazione di sanzioni e interessi. - Reddito di ultima istanza
L’articolo 45 del Decreto istituisce il reddito di ultima istanza per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi che hanno dovuto sospendere, cessare o ridurre l’attività in conseguenza della emergenza coronavirus, attraverso il riconoscimento di una indennità i cui criteri e modalità di erogazione saranno stabilite con Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. - Cassa Integrazione in deroga
Le imprese che occupano uno o più dipendenti possono ricorrere, ai sensi dell’art.22 del decreto alla Cassa Integrazione nella misura massima di 9 settimana per la sospensione o la riduzione dell’attività. Il trattamento da riconoscere al lavoratore dipendente in forza al 23 febbraio 2020 è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. Per le procedure relative è utile ricorrere ai servizi sindacali e del lavoro delle nostre Associazioni confederali territoriali. Per le misure di cui al titolo III recanti sostegni per la liquidità e il credito alle imprese, si rinvia a successiva comunicazione non appena saranno disponibili le relative istruzioni.
I migliori saluti
IL SEGRETARIO GENERALE
(dr. Armando Zelli)