Con la presente vi informiamo che è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, vi riportiamo, qui di seguito, le disposizioni contenute nel decreto relative all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
PROROGA E SOSPENSIONE PAGAMENTI
MINI PROROGA VERSAMENTI IN SCADENZA 16 marzo 2020
Per tutti i contribuenti i versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 sono stati prorogati al 20 marzo 2020.
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER SOGGETTI CON RICAVI NON SUPERIORI A 2 MILIONI DI EURO
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel precedente periodo di imposta, è accordata la sospensione deiversamenti in scadenza tra l’8 marzo e il 31 marzodell’IVA, dei versamenti per ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL.
RECUPERO VERSAMENTI SOSPESI
Tutti i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unicasoluzione entro il 31 maggio, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio.
SOSPENSIONE PAGAMENTO CARTELLE E AVVISI AG. ENTRATE RISCOSSIONE
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha disposto la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Il recupero di detti pagamenti dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno 2020.
MISURE STRAORDINARIE A FAVORE DELLE EDICOLE
Per l’anno 2020 il credito d’imposta per le edicole è stato portato a euro 4.000,00mentre resta pari ad euro 2.000,00 per l’anno 2019.
INDENNITA’ LAVORATORI AUTONOMI
Per i liberi professionisti titolari di partita IVA, attiva alla data del 23 febbraio scorso, è riconosciuta per il mese di marzo unaindennità pari a euro 600,00. Detta indennità è erogata direttamente dall’INPS previadomanda. In merito a detta indennità non è ancora chiaro se va estesa a tutti i titolari d’impresa (titolari edicola) o risulta limitata ai soli professionisti. Vi daremo ulteriori comunicazioni appena verranno diramate in settimana le modalità per richiederlo.
MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO PICCOLE-MEDIE IMPRESE
Al fine di sostenere le attività imprenditoriali, dietro comunicazione da parte degli interessati, sono state previste le seguenti misure di sostegno finanziario:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
b) peri prestiti non ratealicon scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020alle medesime condizioni;
c) peri mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
MISURE PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVOROCASSA INTEGRAZIONE E ASSEGNO ORDINARIO – NORME SPECIALI
I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibiliall’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamentoordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mesedi agosto 2020.
Resta ferma la consultazione, anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali. Si fa deroga al requisitodi anzianità di assunzione (90 giorni) dei lavoratori.L’assegno ordinario è concesso per lo stesso periodo anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) – ad esempio settore terziario – che occupano mediamente piùdi 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
Per coloro che hanno in corso Contratti di Solidarietà o sono già in Cassa Integrazione straordinaria, il trattamento sopra indicato sospende e sostituisce i trattamenti già in corso per la durata del periodo.
PREMIO AI DIPENDENTI CHE LAVORANO IN SEDE
È previsto un premio per tutti i lavoratori che continuano a prestare la propria attività lavorativa presso il luogodi lavoro. Il premio è pari ad euro 100,00 da erogarsi in favore di coloro che possiedono un redditocomplessivo di importo non superiore a euro 40.000,00. Il premio non concorre a formare il reddito, è esente da imposte e contributi e può essere recuperato dal datore di lavoro con i versamenti F24. Va versato entro il mese di aprile e comunque entro il periodo di conguaglio delle retribuzioni.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti vi consigliamo, pertanto, di consegnare o far visionare copia della presente comunicazione al vostro Commercialista e, a chi usufruisce dei servizi di contabilità della Confcommercio locale, di rivolgersi a quest’ultima.
Con i migliori saluti.
Il Presidente
Innocenti Andrea