E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il c.d. decreto “cura Italia, titolato
“misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”
Di seguito, si forniscono le prime sintetiche indicazioni di particolare interesse per il settore rappresentato.
Misure a sostegno del lavoro (articolo 19).
Per il corrente anno 2020, i datori di lavoro che, a causa della emergenza del coronavirus, sospendono o riducono l’attività lavorativa, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale “emergenza covid-19”, relativamente ai periodi intercorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9
(nove) settimane comunque entro il mese di agosto 2020.
Periodo di quarantena (articolo 26).
Relativamente al settore privato, ai fini del trattamento economico, il periodo di quarantena viene equiparato a malattia e non è computabile per il periodo di comporto. A tal riguardo, il medico redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena.
Misure a sostegno della liquidità ( articolo 49 e seguenti).
A decorrere dal 17 marzo c.a. e per la durata di nove mesi, vengono previste particolari misure relative al fondo centrale di garanzia per le PMI, quali, ad esempio, la garanzia a titolo gratuito; importo massimo elevato fino a 5 milioni €; copertura pari all’80% per gli interventi di garanzia diretta; attuazione del fondo di solidarietà mutui “prima casa” ecc.
Sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese (articolo 56). Ai fini del presente articolo l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione (in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri
soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia) delle seguenti misure di sostegno finanziario:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l’impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
Ai fini del presente articolo, si intendono per imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.
Vengono previsti anche (articolo 57), meccanismi di garanzia da parte della Cassa Depositi e Prestiti spa per supportare la liquidità delle imprese colpite dalla emergenza Covid-19.
Misure fiscali (articolo 60 e seguenti).
I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni € nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;
c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
Spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro (articolo 64).
Agli esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 €.
A tal riguardo sarà emanato un apposito decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell’economia e delle finanze, ( entro 30 giorni decorrenti dal 17 marzo c.a.) con il quale saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta suddetto.
Sospensione dei carichi affidati all’agente della riscossione (articolo 68).
Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.