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Proroga dello stato d’emergenza e estensione del “green pass”

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 175 il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, già in vigore, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”. Con tale atto normativo il Governo prevede diverse novità al regime giuridico concernente il contrasto alla diffusione del Covid-19, disponendo, tuttavia, che continuino ad applicarsi, fatto salvo quanto diversamente disposto con il provvedimento in commento, inter alia, le disposizioni di cui al DPCM dello scorso 2 marzo (cfr. circolare Fipe n. 42/2021) e al D.L. n. 52/2021, c.d. “Riaperture”, convertito, con modificazioni dalla L. n. 87/2021 (cfr. circolare Fipe n. 111/2021). In particolare, viene previsto che le disposizioni del richiamato DPCM (la cui vigenza sarebbe altrimenti scaduta il prossimo 31 luglio) continueranno ad applicarsi fino al 31 dicembre 2021.

Come anticipato dal Premier Draghi nella conferenza stampa tenutasi lo scorso 22 luglio, il provvedimento è costituito da 3 pilastri:

1) la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2021 (art. 1);
2) la modifica dei parametri per la collocazione delle Regioni e delle Province autonome nei diversi scenari di rischio, dando maggiore valenza al tasso di ospedalizzazione (art. 2);
3) l’estensione dell’utilizzo del c.d. “green pass”, quale condizione per accedere a servizi e attività
(art. 3).

Tra le disposizioni di maggiore interesse per il settore, si segnala

• Art. 1 – Proroga stato d’emergenza nazionale
La persistenza della situazione emergenziale, ha indotto la compagine governativa a proseguire le
iniziative di carattere straordinario e urgente disponendo un’ulteriore proroga, dal 31 luglio p.v. al 31
dicembre 2021.

Tra le conseguenze, l’art. 6 del provvedimento estende alla stessa data l’efficacia di alcune
misure espressamente indicate all’allegato A tra le quali:

  • l’art. 73, del D.L. n. 18/2020, c.d. “Cura Italia”, convertito con modificazioni, dalla L. n. 27/2020,
    recante semplificazioni in materia di organi collegiali;
  • l’art. 106, comma 7, del D.L. di cui al punto precedente, recante norme in materia di svolgimento
    delle assemblee di società ed enti;
  • l’art. 83, del D.L. n. 34/2020, c.d. “Rilancio”, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, in
    materia di sorveglianza sanitaria.
    • Art. 2, comma 2, lett. c) – nuovi parametri per la collocazione delle Regioni e delle Province autonome
    nelle fasce di rischio

    Questa disposizione, intervenendo in modifica dell’art. 1 del D.L. n. 33/2020, convertito, con
    modificazioni, dalla L. n. 74/2020, prevede nuovi parametri per il passaggio delle Regioni e delle Province
    autonome da uno scenario di rischio ad un altro, cui corrisponde, come ormai noto, l’applicazione di diversi
    regimi di misure restrittive. In estrema sintesi, per la collocazione in zona gialla sarà determinante il
    superamento del 10% del tasso delle terapie intensive e del 15% del tasso di ospedalizzazione; per la zona
    arancione invece si richiede il superamento, rispettivamente, del 20% e del 30%, e, in zona rossa, quote
    superiori al 30% e al 40%.
    • Artt. 3 e 4 – Impiego certificazioni verdi
    L’art. 3, introducendo il nuovo art. 9-bis al D.L. “Riaperture” convertito in legge (circolare Fipe n.
    111/2021), prevede che a partire dal prossimo 6 agosto, in zona bianca, per accedere alle seguenti attività
    d’interesse per il comparto, sarà necessario esser muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19:
  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’art. 4 del “Riaperture”, per il consumo al
    tavolo, al chiuso (cfr. cartello Fipe in formato power point – allegato). Dunque, la disposizione non si
    applica per l’accesso ai tavoli all’aperto, né per il consumo al bancone al chiuso (es. caffè al bar ecc.);
  • spettacoli aperti al pubblico in locali d’intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche
    all’aperto, per i quali permane l’obbligo dei soli posti a sedere e con riferimento ai quali vengono
    modificati i criteri di capienza ex art. 4, comma 1, lett. c);
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei
    centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • rimane altresì ferma la disposizione di cui all’art. 8-bis del “Riaperture” che impone già oggi il
    possesso di una delle certificazioni verdi per i partecipanti alle feste conseguenti a cerimonie civili e
    religiose.
    In ordine a tale disposizione si precisa che:
  • tale norma sarà applicata anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività siano
    consentite e alle condizioni previste per le singole zone (comma 2);
  • l’obbligo del possesso di una delle certificazioni verdi non si configura nei confronti dei soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (al momento i bambini con età inferiore ai 12 anni), e a quelli esenti sulla base di idonea certificazione medica (comma 3);
  • i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sopra indicati (o loro delegati con atto formale) sono tenuti a verificare il possesso di tale certificazione, secondo le modalità indicate con il DPCM dello scorso 17 giugno, quindi, attraverso l’App “Verifica C 19” (comma 4 – cfr. circolare Fipe n. 108/2021) che è possibile scaricare a questo link https://apps.apple.com/app/verificac19/id1565800117 (Sistema operativo Apple) o https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19 (Sistema operativo Android)
  • oltre alle già conosciute sanzioni (cfr. infra), è stata introdotta una specifica sanzione accessoria – chiusura dell’esercizio o dell’attività da 1 a 10 giorni – applicabile dopo due violazioni commesse in giornate diverse, dell’obbligo di verifica del green pass.

Per ragioni di completezza si ricorda che ai sensi dell’art. 9 del DL Riaperture convertito in legge e delle modifiche apportate dall’art. 4, comma 1, lett. d), le certificazioni verdi sono rilasciate a seguito:

  • dell’avvenuta vaccinazione: in questo caso la certificazione è rilasciata a far data (i) dal completamento del ciclo vaccinale; (ii) dal 15° giorno della somministrazione della prima dose di vaccino fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale; (iii) dal 15° giorno successivo all’unica dose di vaccino per chi ha avuto una precedente infezione da SARS-COV2;
  • della guarigione dal SARS-CoV-2 (cessazione dell’isolamento prescritto, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti dal Ministero della Salute);
  • dell’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARSCoV-2 con validità di 48 ore dalla sua esecuzione;

E’ bene altresì precisare che restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati (art. 4, comma 1, lett. c); in merito occorre evidenziare quanto stabilito dall’art. 11 del provvedimento in commento, secondo cui 20 milioni di euro del “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse” di cui all’art. 2 del D.L. n. 73/2021, c.d. “Sostegni-bis” (misura per la quale sono stati stanziati nel complesso 140 milioni di euro), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106/2021, saranno destinati in via prioritaria alle attività che alla data del 23 luglio (data di entrata in vigore del Decreto Legge) risultano chiuse in conseguenza delle misure restrittive anti Covid-19. È questo il caso, in tutta evidenza, delle discoteche e dei locali assimilati.
Per ragioni di completezza si ricorda che – oltre a quanto sopra segnalato in ordine specifica e reiterata violazione della verifica del possesso della certificazione verde – ai trasgressori delle misure di contenimento per la diffusione della pandemia sarà possibile applicare una sanzione:

  • amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro;
  • (per i soli esercizi) la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni;
  • permane, altresì, l’astratta configurabilità di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all’art. 452 c.p. (art. 4, comma 1, lett. e).
    A seguito delle numerose richieste pervenute agli uffici della Federazione, preme segnalare che allo stato non sussiste alcun obbligo di possesso delle certificazioni verdi per i dipendenti; il Premier Draghi nella conferenza stampa tenutasi giovedì scorso, ha chiarito che i temi del lavoro, della scuola e dei trasporti sono per il momento esclusi dal raggio di applicazione del Decreto e potrebbero essere affrontati nelle prossime settimane. Conseguentemente ad oggi gli obblighi in capo al datore di lavoro previsti dalla normativa vigente riguardano:
  • le disposizioni contenute all’interno del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021;
  • circolare ministero della salute n. 15127 del 12 aprile 2021;
    Si coglie altresì l’occasione per ricordare che il Garante della Privacy nel documento di indirizzo del 13 maggio 2021 “Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali” e in particolare nell’allegato “Il ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, anche con riferimento al contesto emergenziale”, al punto 5 “Trattamento dei dati personali” prescrive che “Il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico compente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali (cfr. FAQ 1 e 2 sul “Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo”, doc. web n. 9543615). Ciò anche per l’impossibilità di considerare il consenso dei dipendenti, una valida condizione di liceità per il trattamento dei dati personali in ambito lavorativo, specie quando il datore di lavoro sia un’autorità pubblica (considerando 43 del Regolamento)”. In virtù di tale assetto normativo, in assenza di un obbligo vaccinale previsto per legge, il datore di lavoro, sebbene soggetto all’art. 2087 del codice civile, non dispone in via generale del potere disciplinare nei confronti del dipendente che si rifiuti di essere sottoposto a vaccinazione, anche in virtù delle disposizioni di privacy sopra richiamate. La Federazione si è già attivata per chiedere alla Istituzioni competenti chiarimenti in ordine ad alcuni profili settoriali di dubbia interpretazione, riservandosi – a seguito dell’esito degli approfondimenti svolti -di intraprendere anche ulteriori iniziative, sulle quali sarà fornita tempestiva comunicazione al sistema.

Trovi l'allegato nella sezione Download

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